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Prestazioni di medicina estetica: esenzione IVA solo con la prova

È quanto previsto da un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Anticipi (DL n. 145/2023) approvato dalla Commissioni Bilancio del Senato il 30 novembre 2023, che pone così fine alla querelle relativa all’imponibilità o meno delle suddette prestazioni, che nel corso degli ultimi anni ha dato origine a numerosi contenziosi.

Come noto, l’articolo 10 del DPR n. 633/972 disciplina le operazioni esenti dall’imposta, tra le quali sono ricomprese al n. 18 del comma 1 anche le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese direttamente alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Due sono, quindi, i requisiti al ricorrere dei quali viene riconosciuta l’esenzione IVA:
(i) la destinazione alla persona delle prestazioni;
(ii) la soggettività di chi le esercita.

Tale principio ha trovato conferma anche nei dettami dei giudici unionali, ad avviso dei quali le prestazioni di chirurgia estetica e, più in generale, gli trattamenti medici di carattere estetico rientrano nell’alveo delle “cure mediche” o “prestazioni mediche rese nei confronti della persona – per le quali si applica il regime di esenzione IVA di cui all’art. 132, par. 1, lett. b) e c) della direttiva 2006/112/CE – solo qualora le stesse abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, mentre non vi rientrano quegli interventi che rispondono a scopi puramente cosmetici (cfr. CGUE sentenza del 1.3.2012 causa C-91/12).

Al riguardo, l’unico chiarimento ufficiale fornito dall’Amministrazione finanziaria è rinvenibile nella Circolare n. 4/2005, in base alla quale le prestazioni in parola rientrano nel regime di esenzione IVA in quanto ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona.

Nonostante, le affermazioni di principio rinvenibili nella giurisprudenza unionale e nella prassi nazionale, numerosi sono risultati i casi nei quali l’Agenzia delle entrate ha disconosciuto l’applicabilità del regime di esenzione IVA alle prestazioni di medicina e chirurgia estetica, contestando il carattere meramente estetico e, quindi, non sanitario delle stesse, senza fornire prova scientifica a supporto del disconoscimento dell’esenzione.

La stessa risposta del MEF all’interrogazione parlamentare del 10.3.2022 n. 3-03094 presta il fianco a critiche, nel ritenere che il fatto che una determinata prestazione sia effettuata da un medico non garantisce che essa si qualifichi come di diagnosi, cura e riabilitazione. Al limite, può garantire che la prestazione sia eseguita da una persona qualificata ma, di per sé, tale circostanza non è sufficiente considerare quali “cure mediche” o “prestazioni mediche alla persona”, i servizi puramente estetici/cosmetici posti in essere da un medico, quali la depilazione definitiva, il ringiovanimento della pelle a luce pulsata o le iniezioni di botox.

Ora, data l’impossibilità di generalizzare, essendo al contrario necessaria una valutazione caso per caso, il tema centrate della questione afferisce al contenuto della prova che il contribuente è chiamato a fornire al fine di applicare l’esenzione IVA alle prestazioni in questione.

In tal senso, si sono espressi sia i giudici di legittimità che quelli di merito (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 23831/2022; sentenze 13.9.2022 n. 26906/202227947/2022; CGT II grado Marche, n. 889/2023), secondo i quali le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti IVA ex art. 10 n. 18) del DPR 633/72 nei limiti in cui sono finalizzare a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, un trauma o un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e sono, dunque, rivolte alla tutela della saluteGrava sul soggetto passivo (il medico) l’onere di provare la sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per usufruire del regime di esenzione.

L’orientamento espresso dai giudici ha trovato espressione nell’emendamento alla legge di conversione del decreto Anticipi che introduce l’esenzione dall’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
Di conseguenza, per effetto di tale novella legislativa l’Amministrazione finanziaria non potrà effettuare contestazioni sul mero disaccordo con il giudizio professionale del medico , dovendo, al contrario fornire prove di eguale tenore rispetto a quelle prodotte dal contribuente al fine di disconoscere il regime di esenzione applicato.

Quanto, infine, alla decorrenza della modifica in parola, la stessa dovrebbe trovare applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Anticipi, lasciando quindi fuori dal perimetro applicativo le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese fino a tale data, le quali seppur aventi finalità di diagnosi e cura potrebbero rischiare di essere assoggettate ad IVA.

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